Norme essenziali
Parte prima - Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo IV - Delle Giunte
Art. 18-quater (*)
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- La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea, nel termine tassativo e improrogabile di cinque giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di autorizzazione formulate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Prima di deliberare la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili.
- Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria. In ogni altro caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione.
- Per l'iscrizione della richiesta di autorizzazione all'ordine del giorno dell'Assemblea si osservano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 18-ter. Qualora non risulti in tal modo possibile assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.1, la Camera è appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione.
- L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni formulate dalla Giunta. Qualora venga respinta la proposta di restituire gli atti all'autorità giudiziaria di cui al precedente comma 2, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di formulare ulteriori conclusioni.
(*) Articolo approvato il 28 giugno 1989.