Norme essenziali
Parte prima - Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo IX - Del numero Legale e delle Deliberazioni
Art. 47 (*)
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- Alla verifica del numero legale in Assemblea si procede con registrazione della presenza mediante il procedimento elettronico. In Commissione per la verifica del numero legale il presidente dispone l'appello.
- Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di non meno di venti minuti, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.
- La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza di numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta a norma del comma 2.
(*) Articolo modificato il 16 ottobre 2024.
Testo del 1971 | Modificato il 16.10.2024 |
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1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.
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1. Alla verifica del numero legale in Assemblea si procede con registrazione della presenza mediante il procedimento elettronico. In Commissione per la verifica del numero legale il Presidente dispone l'appello. |
2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.
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2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di non meno di venti minuti, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data. |
3. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza di numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta a norma del comma 2.
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3. Identico |