1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale.
  2. Ai fini del comma 1 sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.
  3. I Segretari tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano dichiarato di astenersi nel caso del comma 3 dell'articolo 46.