Norme essenziali
Parte prima - Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo V - Delle Commissioni Permanenti
Art. 19
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- Ciascun Gruppo parlamentare, subito dopo la costituzione, designa i propri componenti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna Commissione e dandone comunicazione immediata al Segretario generale della Camera.
- Il Presidente della Camera, sulla base delle proposte dei Gruppi, distribuisce quindi fra le Commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia rispecchiata la proporzione dei Gruppi stessi, i deputati che non siano rientrati nella ripartizione a norma del precedente comma nonché quelli che appartengono a Gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni.
- Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. Ogni Gruppo sostituisce però i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione.
- Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione ovvero facente parte del Governo in carica. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del deputato interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al presidente della Commissione (*).
- Il presidente dà notizia alla Commissione delle sostituzioni avvenute a norma dei precedenti commi.
- La facoltà di sostituzione non è in alcun caso ammessa in sede consultiva per i deputati appartenenti alla Commissione cui è destinato il parere.
- Deputati appartenenti al medesimo Gruppo possono, ciascuno non più di una volta nel corso dello stesso anno, chiedere alla presidenza del Gruppo di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La presidenza del Gruppo se aderisce, ne informa il Presidente della Camera, il quale comunica ai presidenti delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.
(*) Comma modificato il 23 luglio 1987.
Testo del 1971 | Modificato il 23.07.87 |
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1. Ciascun Gruppo parlamentare, subito dopo la costituzione, designa i propri componenti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna Commissione e dandone comunicazione immediata al Segretario generale della Camera. | 1. Identico |
2. Il Presidente della Camera, sulla base delle proposte dei Gruppi, distribuisce quindi fra le Commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia rispecchiata la proporzione dei Gruppi stessi, i deputati che non siano rientrati nella ripartizione a norma del precedente comma nonché quelli che appartengono a Gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni. | 2. Identico |
3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. Ogni Gruppo sostituisce però i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione. | 3. Identico |
4. Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del deputato interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al presidente della Commissione. | 4. Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo, appartenente ad altra Commissione ovvero facente parte del Governo in carica. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del deputato interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al presidente della Commissione. |
5. Il Presidente dà notizia alla Commissione delle sostituzioni avvenute a norma dei commi precedenti. | 5. Identico |
6. La facoltà di sostituzione non è in alcun caso ammessa in sede consultiva per i deputati appartenenti alla Commissione cui è destinato il parere. | 6. Identico |
7. Deputati appartenenti al medesimo Gruppo possono, ciascuno non più di una volta nel corso dello stesso anno, chiedere alla presidenza del Gruppo di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La presidenza del Gruppo, se aderisce, ne informa il Presidente della Camera, il quale comunica ai presidenti delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto. | 7. Identico |