1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;

II - Giustizia;

III - Affari esteri e comunitari;

IV - Difesa;

V - Bilancio, tesoro e programmazione;

VI - Finanze;

VII - Cultura, scienza e istruzione;

VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;

IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;

X - Attività produttive, commercio e turismo;

XI - Lavoro pubblico e privato;

XII - Affari sociali;

XIII - Agricoltura

XIV - Politiche dell'Unione europea.

1-bis. Il Presidente della Camera specifica ulteriormente gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente.

2. La Camera può sempre procedere alla costituzione di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi.

3. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire alla Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge; in sede redigente a norma dell'articolo 96. Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione secondo le norme della parte terza del presente Regolamento.

4. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno comitati permanenti per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione e di esse vien fatta menzione nell'ordine del giorno della seduta successiva. Ciascun componente la Commissione può chiedere, entro la seconda seduta successiva alla distribuzione, che siano sottoposte, alla deliberazione della Commissione plenaria.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 1° agosto 1996. 

Giunta per il Regolamento - Disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento.
Testo del 1971 Modificato il 23.07.87 Modificato il 01.08.96
1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
I - Affari costituzionali - Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego
II - Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici
III - Affari esteri - Emigrazione
IV - Giustizia
V - Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali
VI - Finanze e tesoro
VII - Difesa
VIII - Istruzione e belle arti
IX - Lavori pubblici
X - Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni
XI - Agricoltura e foreste
XII - Industria e commercio - Artigianato - Commercio con l'estero
XIII - Lavoro - Assistenza e previdenza sociale - Cooperazione
XIV - Igiene e sanità pubblica.
1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;
II - Giustizia;
III - Affari esteri e comunitari;
IV - Difesa;
V - Bilancio, tesoro e programmazione;
VI - Finanze;
VII - Cultura, scienza e istruzione;
VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;
IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;
X - Attività produttive, commercio e turismo;
XI - Lavoro pubblico e privato;
XII - Affari sociali;
XIII - Agricoltura.
1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;
II - Giustizia;
III - Affari esteri e comunitari;
IV - Difesa;
V - Bilancio, tesoro e programmazione;
VI - Finanze;
VII - Cultura, scienza e istruzione;
VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;
IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;
X - Attività produttive, commercio e turismo;
XI - Lavoro pubblico e privato;
XII - Affari sociali;
XIII - Agricoltura;
XIV - Politiche dell'Unione europea.
  1 - bis. Il Presidente della Camera specifica ulteriormente gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente. 1 - bis. Identico
2. La Camera può sempre procedere alla costituzione di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi. 2. Identico 2. Identico
3. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge; in sede redigente a norma dell'articolo 96. Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione secondo le norme della parte terza del presente Regolamento. 3. Identico 3. Identico
4. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno Comitati permanenti per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun Comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione e di esse vien fatta menzione nell'ordine del giorno della seduta successiva. Ciascun componente la Commissione può chiedere, entro la seconda seduta successiva alla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria. 4. Identico 4. Identico