Norme essenziali
Parte prima - Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo XII - Della Pubblicità dei Lavori
Art. 65
.
- Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera. (*)
- La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
- La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.
(*) Comma modificato il 24 settembre 1997.
Testo del 1971 | Modificato il 24.09.97 |
---|---|
1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera. | 1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera. |
2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. | 2. Identico |
3. La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti. | 3. Identico |