1. I disegni e le proposte di legge presentati alla Camera o trasmessi dal Senato, dopo l'annuncio all'Assemblea, sono stampati e distribuiti nel più breve termine possibile. Di essi è fatta subito menzione nell'ordine del giorno generale.
  2. Il Presidente della Camera riceve, nei periodi di aggiornamento dei lavori, i progetti di legge e ne dà notizia alla Camera nel primo giorno di riunione.