1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o sette deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.
  2. La dichiarazione d'urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta è sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.
  3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale né dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 30 novembre 2022.

Dichiarazione d'urgenza
Testo del 1971 Modificato il 24.09.1997 Modificato il 30.11.2022

1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere alla Camera che ne sia dichiarata l'urgenza.

 

1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.

1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o sette deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.

2. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva e comunque non prima della distribuzione dello stampato. L'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, nonché il Governo, ove ne faccia richiesta, delibera per alzata di mano.

2. La dichiarazione d'urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta è sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.

2. Identico

 

3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale né dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.

3. Identico