1. Gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti del disegno di legge finanziaria di competenza di ciascuna Commissione che comportano variazioni compensative in tale ambito e gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione debbono essere presentati nella Commissione competente per materia. In questa sede possono essere, altresì, presentati e votati anche emendamenti concernenti variazioni non compensative. Gli emendamenti approvati sono inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione bilancio.
  2. Gli emendamenti che modificano i limiti del saldo netto da finanziare, l'ammontare delle operazioni di rimborso prestiti ed il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, stabiliti nel disegno di legge finanziaria, ovvero le ripartizioni di spesa tra più stati di previsione, ovvero i totali generali dell'entrata e della spesa o il quadro generale riassuntivo, nonché ogni altro emendamento non disciplinato dal comma 1, sono presentati alla Commissione bilancio, che li esamina, assieme agli emendamenti previsti nei commi precedenti, ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea. Qualora la Commissione bilancio non accolga le proposte delle Commissioni di cui al comma 1, ne esplicita le motivazioni nella relazione prevista dal comma 6 dell'articolo 120.
  3. Gli emendamenti presentati direttamente presso la Commissione bilancio che modificano gli stanziamenti riferiti a ciascuna parte delle tabelle di ripartizione dei fondi speciali sono inviati per il parere alla Commissione competente, che si pronunzia entro il giorno successivo o entro il diverso termine stabilito dal Presidente della Camera.
  4. Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea, fermo il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 86.
  5. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia ed il presidente della Commissione bilancio dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto proprio della legge finanziaria e della legge di bilancio, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, così come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato e dalle deliberazioni adottate ai sensi del comma 2 dell'articolo 120. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera ai sensi del comma 2 dell'articolo 41. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 28 giugno 1989. 

Giunta per il Regolamento - Disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento
Testo del 1971 Modificato il 29.09.83 Modificato il 28.06.89
1. Gli emendamenti concernenti un singolo stato di previsione, che si limitano cioè a proporre variazioni compensative entro tale stato di previsione, debbono essere presentati nella Commissione competente per materia. Se questa li approva sono inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione bilancio e programmazione 1. Gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti del disegno di legge finanziaria di competenza di ciascuna Commissione che comportano variazioni compensative in tale ambito e gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione debbono essere presentati nella Commissione competente per materia. Se questa li approva sono inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione bilancio e programmazione. 1. Gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti del disegno di legge finanziaria di competenza di ciascuna Commissione che comportano variazioni compensative in tale ambito e gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione debbono essere presentati nella Commissione competente per materia. In questa sede possono essere, altresì, presentati e votati anche emendamenti concernenti variazioni non compensative. Gli emendamenti approvati sono inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione bilancio.
2. Gli emendamenti che modificano le ripartizioni di spesa tra più stati di previsione ovvero i totali generali dell'entrata e della spesa sono presentati alla Commissione bilancio e programmazione che li esamina, assieme agli emendamenti previsti nel precedente comma, ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea. 2. Nella relazione predetta la Commissione può indicare ulteriori proposte di modifica relative alle materie di competenza, anche nella forma di emendamenti non concernenti variazioni compensative. 2. Gli emendamenti che modificano i limiti del saldo netto da finanziare, l'ammontare delle operazioni di rimborso prestiti ed il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, stabiliti nel disegno di legge finanziaria, ovvero le ripartizioni di spesa tra più stati di previsione, ovvero i totali generali dell'entrata e della spesa o il quadro generale riassuntivo, nonché ogni altro emendamento non disciplinato dal comma 1, sono presentati alla Commissione bilancio, che li esamina, assieme agli emendamenti previsti nei commi precedenti, ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea. Qualora la Commissione bilancio non accolga le proposte delle Commissioni di cui al comma precedente, ne esplicita le motivazioni nella relazione prevista dal comma 6 dell'articolo 120.
3. Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea. 3. Gli emendamenti che modificano i limiti del saldo netto da finanziare, l'ammontare delle operazioni di rimborso prestiti ed il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, stabiliti nel disegno di legge finanziaria, ovvero le ripartizioni di spesa tra più stati di previsione, ovvero i totali generali dell'entrata e della spesa o il quadro generale riassuntivo, nonché ogni altro emendamento non disciplinato dal comma 1, sono presentati alla Commissione bilancio e programmazione, che li esamina, assieme agli emendamenti previsti nei commi precedenti, ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea. Qualora la Commissione bilancio non accolga le proposte delle Commissioni di cui ai commi precedenti, ne esplicita le motivazioni nella relazione prevista dal comma 6 dell'articolo 120. 3. Gli emendamenti presentati direttamente presso la Commissione bilancio che modificano gli stanziamenti riferiti a ciascuna parte delle tabelle di ripartizione dei fondi speciali sono inviati per il parere alla Commissione competente, che si pronuncia entro il giorno successivo o entro il diverso termine stabilito dal Presidente della Camera.
  4. Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea, fermo il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 86. 4. Identico
  5. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia ed il presidente della Commissione bilancio dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto proprio della legge finanziaria e della legge di bilancio, così come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato e dalle deliberazioni adottate ai sensi del comma 2 dell'articolo 120. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera ai sensi del comma 2 dell'articolo 41. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea. 5. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia ed il presidente della Commissione bilancio dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto proprio della legge finanziaria e della legge di bilancio, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, così come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato e dalle deliberazioni adottate ai sensi del comma 2 dell'articolo 120. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera ai sensi del comma 2 dell'articolo 41. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.