1. Le relazioni presentate dal Governo o da altri organi pubblici e ogni altro rapporto previsionale o consuntivo sono assegnati all'esame della Commissione competente per materia.
  2. La Commissione nomina su ciascun documento un relatore e procede al suo esame nel periodo previsto nell'articolo 119 se si tratta di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio e del consuntivo, e in ogni altro caso nel termine di un mese.
  3. A conclusione dell'esame di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio o del consuntivo, la Commissione presenta su ciascun documento una relazione da allegare a quella presentata sullo stato di previsione della spesa o sul rendiconto consuntivo. Negli altri casi la Commissione vota una risoluzione a norma dell'articolo 117.