Norme essenziali
Parte terza - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXX - Delle Interpellanze
Art. 137
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- Le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.
- Trascorse due settimane dalla loro presentazione le interpellanze sono poste senz'altro all'ordine del giorno della seduta del primo lunedí successivo.
- Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interpellanze presentate dallo stesso deputato.
- Prima della scadenza del termine previsto nel comma 2 o nel giorno fissato per lo svolgimento, il Governo può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo, ovvero di voler differire la risposta ad altra data entro le due settimane successive, salvo che l'interpellante consenta a più lungo rinvio. Di fronte ad una richiesta di rinvio o in caso di urgenza, l'interpellante può chiedere all'Assemblea di fissare lo svolgimento nel giorno che egli propone.