1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a venti possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo. (**)

2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro la seduta del martedì precedente, sono svolte di norma in ciascuna settimana nella seduta del giovedì mattina.

3. Lo svolgimento delle interpellanze urgenti di cui al presente articolo ha luogo a norma dell'articolo 138.


(*) Articolo approvato il 24 settembre 1997.

(**) Comma modificato il 30 novembre 2022.

 

Delle interpellanze
Approvato il 24 settembre 1997 Modificato il 30.11.2022

1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.

 

1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a venti possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.

 

2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro la seduta del martedì precedente, sono svolte di norma in ciascuna settimana nella seduta del giovedì mattina.

 

2. Identico

3. Lo svolgimento delle interpellanze urgenti di cui al presente articolo ha luogo a norma dell'articolo 138.

 

3. Identico