1. Le relazioni che la Corte dei conti invia al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia.
  2. La Commissione, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, o un suo comitato, possono, tramite il Presidente della Camera, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.
  3. La Commissione presenta su ciascuna gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo, e può altresì votare una risoluzione a norma dell'art. 117. (*)


(*) Comma modificato il 29 settembre 1983.

Giunta per il Regolamento - Disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento
Testo del 1971 Modificato il 29.09.93
1. Le relazioni che la Corte dei conti invia al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia. 1. Identico
2. La Commissione, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, o un suo comitato, possono, tramite il Presidente della Camera, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio. 2. Identico
3. La Commissione presenta su ciascuna gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo, ovvero può votare una risoluzione a norma dell'articolo 117. 3. La Commissione presenta su ciascuna gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo, e può altresì votare una risoluzione a norma dell'articolo 117.