Norme essenziali
Parte terza - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXXV - Dei Rapporti con la Corte dei Conti
Art. 149
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- Le relazioni che la Corte dei conti invia al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia.
- La Commissione, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, o un suo comitato, possono, tramite il Presidente della Camera, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.
- La Commissione presenta su ciascuna gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo, e può altresì votare una risoluzione a norma dell'art. 117. (*)
(*) Comma modificato il 29 settembre 1983.
Testo del 1971 | Modificato il 29.09.93 |
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1. Le relazioni che la Corte dei conti invia al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia. | 1. Identico |
2. La Commissione, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, o un suo comitato, possono, tramite il Presidente della Camera, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio. | 2. Identico |
3. La Commissione presenta su ciascuna gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo, ovvero può votare una risoluzione a norma dell'articolo 117. | 3. La Commissione presenta su ciascuna gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo, e può altresì votare una risoluzione a norma dell'articolo 117. |