Norme essenziali
Parte terza - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXXV - Dei Rapporti con la Corte dei Conti
Art. 150
.
- I decreti registrati con riserva che la Corte dei conti trasmette al Parlamento sono subito assegnati alla Commissione competente per materia, che provvede ad esaminarli entro un mese dall'assegnazione ascoltando il Ministro che ha chiesto la registrazione con riserva.
- La Commissione può altresì richiedere, tramite il Presidente della Camera, alla Corte dei conti ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.
- La Commissione può concludere il proprio esame votando una risoluzione a norma dell'articolo 117.