(Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)

  1. All'Ufficio di Presidenza spettano:

    1. l'esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della Camera;
    2. le deliberazioni su quanto attiene alla posizione giuridica ed economica del Segretario generale, dei Vicesegretari generali e dei consiglieri della Camera che abbiano superato la verifica di incremento di professionalità di cui all'articolo 57, comma 4, nonché le decisioni definitive concernenti la posizione disciplinare dei dipendenti della Camera;
    3. le decisioni sui ricorsi presentati dai dipendenti ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti speciali;
    4. le altre deliberazioni previste dal Regolamento della Camera e dal presente regolamento.
  2. Salvo quanto disposto dal regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza che abbiano all'ordine del giorno le decisioni sui ricorsi, di cui alla lettera c) del comma 1 interviene con voto consultivo il rappresentante dell'organizzazione sindacale a cui appartiene il dipendente o, se questi non appartiene ad alcuna organizzazione, un dipendente dello stesso livello, da lui designato. I rappresentanti sono designati dalle associazioni sindacali ogni biennio.

  3. L'ordine del giorno dell'Ufficio di Presidenza è formato dal Presidente. Ogni membro dell'Ufficio di Presidenza può richiedere che sia inserita nell'ordine del giorno la trattazione di materie previste dal presente regolamento.

  4. I provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza sono resi esecutivi con decreti del Presidente.