(Comitato per gli affari del personale)

  1. Il Comitato per gli affari del personale è nominato all'inizio di ogni legislatura con decreto del Presidente della Camera. Esso è composto da un Vicepresidente, che lo presiede, dai Questori, da quattro Segretari di Presidenza, dal Segretario generale e dal consigliere Capo del Servizio del Personale.

  2. Il Comitato, sulla base degli indirizzi fissati dall'Ufficio di Presidenza, esamina i problemi dello stato giuridico ed economico dei dipendenti, conduce le relative trattative con le organizzazioni sindacali, sottopone le proposte conclusive alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza.

  3. Alle riunioni il Comitato invita di norma i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti, le quali possono, altresì, richiederne la convocazione.