Regolamenti interni
Titolo I - Ufficio di Presidenza
Art. 4
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(Comitato per gli affari del personale)
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Il Comitato per gli affari del personale è nominato all'inizio di ogni legislatura con decreto del Presidente della Camera. Esso è composto da un Vicepresidente, che lo presiede, dai Questori, da quattro Segretari di Presidenza, dal Segretario generale e dal consigliere Capo del Servizio del Personale.
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Il Comitato, sulla base degli indirizzi fissati dall'Ufficio di Presidenza, esamina i problemi dello stato giuridico ed economico dei dipendenti, conduce le relative trattative con le organizzazioni sindacali, sottopone le proposte conclusive alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza.
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Alle riunioni il Comitato invita di norma i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti, le quali possono, altresì, richiederne la convocazione.