Regolamenti interni
Titolo I - Ufficio di Presidenza
Art. 5
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(Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna)
- L'Ufficio di Presidenza formula gli indirizzi generali ed assicura la vigilanza in materia di comunicazione ed informazione esterna sull'attività della Camera attraverso un Comitato composto da un Vicepresidente, che lo presiede, da un deputato Questore, da due deputati, designati dal Presidente della Camera, e dal Segretario generale o da un suo delegato.
- Su proposta del Comitato, l'Ufficio di Presidenza approva il relativo regolamento.
- Alle riunioni del Comitato possono essere invitati i consiglieri Capi dei Servizi competenti ed i responsabili dei Servizi o Uffici di volta in volta interessati, ovvero persone estranee all'Amministrazione, particolarmente esperte in materia di comunicazione di organismi complessi.
- Il Comitato riferisce periodicamente, e comunque ad ogni richiesta del Presidente della Camera, all'Ufficio di Presidenza sullo svolgimento della propria attività.