(Assunzione dei medici e degli interpreti-traduttori)

  1. I medici addetti agli ambulatori della Camera sono assunti tra liberi professionisti con contratto a tempo indeterminato, con decreto del Presidente, su proposta del Segretario generale, sentito il Collegio dei Questori, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, ovvero individuati attraverso la stipula di apposite convenzioni con strutture sanitarie pubbliche (77).
  2. Gli interpreti-traduttori sono assunti con le stesse modalità di cui al comma 1, previo superamento di una prova professionale di idoneità.
  3. L'Ufficio di Presidenza stabilisce, con propria deliberazione, le procedure di selezione ai fini delle assunzioni di cui al presente articolo.
Note:

(77) Comma modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 59 del 14 marzo 2007,resa esecutiva con D.P. n.602 del 14 marzo 2007.