Regolamenti interni
Titolo IV - Misure flessibili di assunzione o di impiego presso la Camera
Art. 94
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(Scambi di dipendenti e stage)
- Per la realizzazione di specifici progetti l'Amministrazione della Camera può dare corso, a condizioni di reciprocità, anche mediante apposite convenzioni, a scambi di dipendenti, di durata limitata, con amministrazioni pubbliche italiane, nonché con amministrazioni dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali e di Parlamenti di singoli Paesi.
- Per le stesse finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione della Camera, anche mediante apposite convenzioni con organismi pubblici e privati, promuove o assume direttamente iniziative per lo svolgimento, presso i Servizi e gli Uffici della Segreteria generale, di stage rivolti a laureati, a vincitori di concorsi in pubbliche amministrazioni, a docenti universitari, a ricercatori di enti pubblici e ad esperti in particolari materie anche non dipendenti da pubbliche amministrazioni, in numero complessivamente non superiore a dieci unità.