(Scambi di dipendenti e stage)

  1. Per la realizzazione di specifici progetti l'Amministrazione della Camera può dare corso, a condizioni di reciprocità, anche mediante apposite convenzioni, a scambi di dipendenti, di durata limitata, con amministrazioni pubbliche italiane, nonché con amministrazioni dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali e di Parlamenti di singoli Paesi.
  2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione della Camera, anche mediante apposite convenzioni con organismi pubblici e privati, promuove o assume direttamente iniziative per lo svolgimento, presso i Servizi e gli Uffici della Segreteria generale, di stage rivolti a laureati, a vincitori di concorsi in pubbliche amministrazioni, a docenti universitari, a ricercatori di enti pubblici e ad esperti in particolari materie anche non dipendenti da pubbliche amministrazioni, in numero complessivamente non superiore a dieci unità.