Regolamenti interni
Titolo IV - Misure flessibili di assunzione o di impiego presso la Camera
Art. 93 - bis
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(Fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo) (78)
- L'Amministrazione può stipulare contratti per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo con società iscritte all'albo dei soggetti a ciò abilitati in base alla legislazione vigente. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, non potrà farsi ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze organiche.
- I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati esclusivamente per le seguenti esigenze:
- svolgimento, limitatamente alla professionalità di cui all'articolo 48, comma 1, di compiti di mera trascrizione dattilografica, anche mediante l'impiego di strumenti informatici;
- svolgimento, limitatamente alle professionalità di cui all'articolo 50, comma 2, di attività che temporaneamente non possono essere eseguite con esclusivo ricorso al personale di ruolo.
- Le prestazioni di lavoro temporaneo non possono comunque riguardare le professionalità di cui all'articolo 46, all'articolo 47, all'articolo 48, comma 2, all'articolo 49 e all'articolo 50, commi 3 e 4.
- La percentuale massima di lavoratori che possono essere contemporaneamente impiegati con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del comma 2, lettere a) e b), è pari al 3 per cento della consistenza organica del personale della Camera.
- I contratti disciplinati dal presente articolo non possono avere durata eccedente i sei mesi, eventualmente prorogabile, per una sola volta, fino ad ulteriori sei mesi.
- Lo svolgimento di prestazioni di lavoro temporaneo presso la Camera non costituisce titolo di merito ai fini della partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 51 ed alle prove di qualificazione di cui all'articolo 55.
Note:
(78) Articolo aggiunto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 20 dicembre 2001, resa esecutiva con D.P. n. 380 del 28 dicembre 2001.