Regolamenti interni
Titolo V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo II - Disposizioni particolari per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
Articolo 60
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(Albo degli operatori economici - elenco dei professionisti ed esperti per incarichi di ingegneria e architettura)
- Per l’affidamento dei contratti di servizi, forniture o lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, l’Amministrazione si avvale, di norma, dell’Albo degli operatori economici della Camera dei deputati. Gli operatori economici vengono iscritti all’Albo su domanda e devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione stabiliti dalle disposizioni legislative in vigore per i contratti pubblici.
- Il Collegio dei Questori disciplina con propria deliberazione:
- le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all’Albo e di valutazione delle stesse;
- i requisiti per l’iscrizione per ciascuna delle sezioni di cui l’Albo è composto;
- i criteri, i termini e le modalità per accertare il possesso dei requisiti all’atto della iscrizione e la permanenza degli stessi;
- l’organizzazione dell’Albo in sezioni anche relative a categorie merceologiche, fermo restando quanto previsto dal comma 3;
- le condizioni per la cancellazione dall’Albo dei soggetti che perdono i requisiti richiesti;
- le modalità per la pubblicazione dell’Albo sul sito internet della Camera e per la consultazione sul portale della Camera dei deputati da parte dei Servizi competenti.
- È istituita presso l’Albo una apposita sezione nella quale sono iscritti i professionisti e gli esperti in possesso dei requisiti per il conferimento degli incarichi di ingegneria e architettura, relativi ad appalti di lavori, aventi ad oggetto attività di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o in fase di esecuzione, collaudo, indagine, nonché attività di supporto, anche riferita a servizi e forniture in relazione a specifiche esigenze alle quali i Servizi competenti ritengano di non poter fare fronte con il personale dipendente.