Regolamenti interni
Titolo V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo II - Disposizioni particolari per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
Articolo 61
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(Selezione dei contraenti)
- I contratti di lavori di importo stimato inferiore ad euro 150.000 e i contratti di servizi e forniture, compresi quelli relativi ai servizi di ingegneria e architettura di importo stimato inferiore ad euro 140.000, sono affidati dal consigliere Capo del Servizio Amministrazione su proposta motivata del consigliere Capo del Servizio competente per materia. La proposta indica l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il contraente, le ragioni della scelta di quest’ultimo, anche con riferimento al principio di rotazione di cui al comma 5, i relativi requisiti di ordine generale e, se necessario, quelli inerenti la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
- I contratti di lavori di importo stimato pari o superiore ad euro 150.000 ed inferiore ad euro 1.000.000 sono aggiudicati mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici. La consultazione è rivolta prioritariamente ai soggetti iscritti all’Albo di cui all’articolo 60, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti specifici previsti. Qualora risulti iscritto un numero di operatori economici idonei inferiore a cinque, l’Amministrazione procede secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Questori ai sensi del comma 9.
- I contratti di servizi e forniture di importo stimato pari o superiore ad euro 140.000 ed inferiore alla soglia europea sono aggiudicati mediante procedura negoziata ai sensi del comma 2.
- I contratti di lavori di importo stimato superiore ad euro 1.000.000 ed inferiore alla soglia europea sono affidati mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici. La consultazione si effettua secondo le modalità indicate al comma 2.
- I contratti di valore inferiore alla soglia di rilevanza europea sono affidati con le modalità indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 e nel rispetto del principio di rotazione, fatti salvi i casi di non applicazione o di deroga previsti dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici, indicati ai commi 6, 7, 8 e 9. In applicazione del principio di rotazione è, di norma, vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui i due consecutivi affidamenti abbiano il medesimo oggetto contrattuale e rientrino nello stesso settore merceologico di beni o di servizi o nella stessa categoria di lavori.
- Il principio di rotazione non trova applicazione qualora:
- si ricorra a procedure aperte, ristrette o negoziate di tipo aperto ovvero nei casi di consultazione del mercato previa pubblicazione di avviso, senza previsione di un limite al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla procedura negoziata;
- l’importo dell’affidamento ricada in una fascia di valore economico diversa da quella dell’affidamento precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 9.
- È consentito derogare al principio di rotazione in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato, all’effettiva assenza di alternative nonché all’accurata esecuzione del precedente contratto. In particolare, e fermo restando quanto disciplinato dal Collegio dei Questori ai sensi del comma 9, la deroga è consentita nel caso di:
- unicità, infungibilità o esclusività comprovata della prestazione o del bene, in assenza di altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli;
- servizi, forniture o lavori di carattere supplementare o complementare rispetto alla prestazione principale, nei casi in cui il cambiamento del contraente possa recare notevoli disagi, incompatibilità, gravi difficoltà tecniche ovvero un notevole incremento dei costi;
- urgenza che non consenta alcun indugio laddove il precedente affidatario risulti l’unico operatore economico idoneo all’indifferibile esecuzione della prestazione.
- È consentito derogare, con motivazione sintetica, al principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 5.000.
- Con delibera del Collegio dei Questori, sulla base di criteri di semplificazione dell’azione amministrativa, sono definite le modalità con le quali l’Amministrazione procede alla consultazione del mercato ovvero degli operatori economici nei casi in cui non sia possibile selezionare il contraente attraverso il ricorso all’Albo di cui all’articolo 60 nonché le modalità di applicazione del principio di rotazione, fermo restando quanto stabilito dai commi da 5 a 8. Per tali finalità, gli affidamenti sono suddivisi nelle seguenti fasce di valore per settore merceologico, categoria di opere o settore di servizi:
- per i servizi e le forniture:
- da euro 5.001 fino a 40.000;
- da euro 40.001 fino a 100.000;
- da euro 100.001 fino a 139.999;
- da euro 140.000 fino alla soglia di rilevanza europea.
- per i lavori:
- da euro 5001 fino a 40.000;
- da euro 40.001 fino a 150.000;
- da euro 150.001 fino a 309.600;
- da euro 309.601 fino a 619.200;
- da euro 619.201 fino a 999.999;
- da euro 1.000.000 fino a 3.098.400;
- da euro 3.098.401 fino alla soglia di rilevanza europea.
- per i servizi e le forniture:
- Per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione è ad ogni effetto equiparato alla procedura negoziata. Qualora gli appalti di cui ai commi da 1 a 4 siano svolti mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, si applicano le forme di pubblicità previste per le relative richieste di offerta.