Regolamenti interni
Titolo V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo II - Disposizioni particolari per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
Articolo 61
(Selezione dei contraenti)
- I contratti di lavori di importo stimato inferiore ad euro 150.000 e i contratti di servizi e forniture, compresi quelli relativi ai servizi di ingegneria e architettura, di importo stimato inferiore ad euro 140.000 sono affidati dal consigliere Capo del Servizio Amministrazione su proposta motivata del consigliere Capo del Servizio competente per materia. La proposta indica l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il contraente, le ragioni della scelta di quest’ultimo, anche con riferimento al principio di rotazione di cui al comma 5, i relativi requisiti di ordine generale e, se necessario, quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico professionale.
- I contratti di lavori di importo stimato pari o superiore ad euro 150.000 e inferiore ad euro 1.000.000 sono aggiudicati mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici. La consultazione è rivolta prioritariamente ai soggetti iscritti nell’Albo di cui all’articolo 60, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti specifici previsti. Qualora risulti iscritto un numero di operatori economici idonei inferiore a cinque, l’Amministrazione procede secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Questori ai sensi del comma 9.
- I contratti di servizi e forniture di importo stimato pari o superiore ad euro 140.000 e inferiore alla soglia europea sono aggiudicati mediante procedura negoziata ai sensi del comma 2.
- I contratti di lavori di importo stimato superiore ad euro 1.000.000 ed inferiore alla soglia di rilevanza europea sono affidati mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici. La consultazione si effettua secondo le modalità indicate al comma 2.
- I contratti di valore inferiore alla soglia di rilevanza europea sono affidati con le modalità indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 e nel rispetto del principio di rotazione, fatti salvi i casi di non applicazione o di deroga previsti dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici, indicati ai commi 6, 7, 8 e 9. In applicazione del principio di rotazione è, di norma, vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui i due consecutivi affidamenti abbiano il medesimo oggetto contrattuale e rientrino nello stesso settore merceologico di beni o di servizi o nella stessa categoria di lavori.
- Il principio di rotazione non trova applicazione qualora:
- si ricorra a procedure aperte, ristrette o negoziate di tipo aperto ovvero nei casi di consultazione del mercato previa pubblicazione di avviso, senza previsione di un limite al numero di operatori economici in possesso dei necessari requisiti da invitare alla procedura negoziata;
- l’importo dell’affidamento ricada in una fascia di valore economico diversa da quella dell’affidamento precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 9-bis.
- In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o individuato quale affidatario diretto. Fermo restando quanto disciplinato dal Collegio dei Questori ai sensi del comma 9, la deroga al principio di rotazione è consentita nel caso di11:
- unicità, infungibilità o esclusività comprovate della prestazione o del bene, in mancanza di altri operatori economici o di soluzioni alternative ragionevoli;
- servizi, forniture o lavori di carattere supplementare o complementare rispetto alla prestazione principale, nei casi in cui il cambiamento del contraente possa recare notevoli disagi, incompatibilità, gravi difficoltà tecniche ovvero un notevole incremento dei costi;
- urgenza che non consenta alcun indugio laddove il precedente affidatario risulti l’unico operatore economico idoneo all’indifferibile esecuzione della prestazione.
- È consentito derogare, con motivazione sintetica, al principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 5.000.
- Gli operatori economici invitati alle procedure previste dai commi 2, 3 e 4 sono selezionati prioritariamente attraverso il ricorso all’Albo di cui all’articolo 60 ovvero tramite indagine di mercato, nel rispetto del principio di rotazione. Con deliberazione del Collegio dei Questori adottata in attuazione della presente disposizione12, nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa, tenuto conto degli importi e della complessità degli affidamenti, sono disciplinate le modalità di svolgimento delle indagini di mercato. Nei casi in cui non si prevedono limitazioni al numero di operatori economici da invitare alla successiva procedura lo svolgimento dell’indagine di mercato è preceduto dalla pubblicazione nel sito internet della Camera dei deputati di un avviso di avvio della indagine di mercato stessa. In tali casi l’avviso individua:
- gli elementi essenziali dell’appalto;
- i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-economica richiesti;
- i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
- 9-bis Con la medesima deliberazione di cui al comma 9 sono disciplinate le modalità di applicazione del principio di rotazione; per tale finalità gli affidamenti sono suddivisi nelle seguenti fasce di valore per settore merceologico, categorie di opere o settore di servizi13:
- per i servizi e le forniture:
- da euro 5.001 fino a 40.000;
- da euro 40.001 fino a 100.000;
- da euro 100.001 fino a 139.999;
- da euro 140.000 fino alla soglia di rilevanza europea;
- per i lavori:
- da euro 5.001 fino a 40.000;
- da euro 40.001 fino a 150.000;
- da euro 150.001 fino a 309.600;
- da euro 309.601 fino a 619.200;
- da euro 619.201 fino a 999.999;
- da euro 1.000.000 fino a 3.098.400;
- da euro 3.098.401 fino alla soglia di rilevanza europea.
- Per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione è ad ogni effetto equiparato alla procedura negoziata. Qualora gli appalti di cui ai commi da 1 a 4 siano svolti mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, si applicano le forme di pubblicità previste per le relative richieste di offerta.
- Al fine di dare attuazione a deliberazioni degli organi di direzione politica relative all’affidamento di contratti di servizi e forniture le cui specifiche tecniche, in ragione del carattere di sperimentalità e di innovatività non possono essere stabilite con sufficiente precisione, l’Amministrazione può affidare il contratto senza procedura di gara, anche oltre gli importi indicati dal comma 1, per la durata, comunque non superiore a due anni, strettamente necessaria allo svolgimento della sperimentazione e all’espletamento delle procedure ordinarie di gara. I contratti affidati ai sensi del presente comma non sono rinnovabili.
Note:
(11)Commi 7 e 9 articolo 61 sostituiti con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 134 del 1° luglio 2025, resa esecutiva con D.P. 1° luglio 2025, n. 1579.
(12)Deliberazione del Collegio dei Questori del 2 luglio 2025 (Delibera attuativa del Collegio dei Questori ai sensi dell’articolo 61, comma 9, del Regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei deputati (RAC)
(13)Commi 9-bis e 11 articolo 61 introdotti con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 134 del 1° luglio 2025, resa esecutiva con D.P. 1° luglio 2025, n. 1579.