(Competenze degli organi di direzione politica e amministrativa)

  1. Il Collegio dei Questori, ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento della Camera, cura il buon andamento dell’Amministrazione, vigilando sull’applicazione delle relative norme e delle direttive del Presidente.
  2. Il Segretario generale, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera g), del Regolamento dei Servizi e del personale, esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo di tutta l’attività dell’Amministrazione.
  3. Il Collegio dei Questori, per il tramite del Segretario generale, è destinatario:
    1. delle relazioni periodiche previste dal presente titolo;
    2. delle relazioni, degli atti e dei chiarimenti che abbia richiesto ai Servizi sull’andamento delle attività di rispettiva competenza.
  4. Il Collegio dei Questori, nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui al comma 1, informa periodicamente l’Ufficio di Presidenza sugli esiti del controllo di legittimità in via successiva e del controllo di risultato, esposti nelle relazioni previste dall’articolo 77, comma 1, lettera b), delle quali i membri dell’Ufficio di Presidenza possono chiedere copia.