Regolamenti interni
TITOLO VI - VIGILANZA E CONTROLLI
Articolo 71
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(Competenze degli organi di direzione politica e amministrativa)
- Il Collegio dei Questori, ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento della Camera, cura il buon andamento dell’Amministrazione, vigilando sull’applicazione delle relative norme e delle direttive del Presidente.
- Il Segretario generale, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera g), del Regolamento dei Servizi e del personale, esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo di tutta l’attività dell’Amministrazione.
- Il Collegio dei Questori, per il tramite del Segretario generale, è destinatario:
- delle relazioni periodiche previste dal presente titolo;
- delle relazioni, degli atti e dei chiarimenti che abbia richiesto ai Servizi sull’andamento delle attività di rispettiva competenza.
- Il Collegio dei Questori, nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui al comma 1, informa periodicamente l’Ufficio di Presidenza sugli esiti del controllo di legittimità in via successiva e del controllo di risultato, esposti nelle relazioni previste dall’articolo 77, comma 1, lettera b), delle quali i membri dell’Ufficio di Presidenza possono chiedere copia.