Regolamenti interni
TITOLO VI - VIGILANZA E CONTROLLI
Articolo 75
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(Controllo di risultato)
- Il controllo di risultato è svolto dal Servizio per il Controllo amministrativo ed è esercitato sulle attività dell’Amministrazione ricomprese nel programma dell’attività amministrativa al fine di verificarne l’attuazione, in coerenza con gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione.
- Con circolare del Segretario generale sono individuati le modalità e i tempi con i quali i Servizi competenti trasmettono al Servizio per il Controllo amministrativo le informazioni e i dati necessari allo svolgimento del controllo di risultato.