Regolamenti interni
TITOLO VI - VIGILANZA E CONTROLLI
Articolo 74
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(Controllo di legittimità)
- Il controllo di legittimità è esercitato dal Servizio per il Controllo amministrativo e consiste nell’accertamento della conformità dell’atto e del procedimento amministrativo alle norme dell’Unione europea con diretta efficacia vincolante, a quelle dell’ordinamento interno e, in quanto applicabili, a quelle dell’ordinamento dello Stato.
- Il controllo di legittimità è esercitato in via preventiva sui seguenti atti e procedimenti aventi effetti di spesa o che comportino obbligazioni per l’Amministrazione:
- autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 24, commi 5 e 6;
- atti relativi a procedure aperte, ristrette e negoziate, altre procedure di selezione del contraente e affidamenti conseguenti;
- contratti, transazioni, convenzioni, negozi unilaterali e relativi atti modificativi; ordini di cui all’articolo 48, comma 3; in riferimento agli ordini di cui all’articolo 48, comma 2, il controllo di legittimità è esercitato sulle condizioni generali d’ordine, nonché sulle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 24, commi 5 e 6; in riferimento agli ordini esecutivi di contratti, il controllo di legittimità è esercitato sui contratti che costituiscono il presupposto degli ordini stessi;
- certificati attestanti la regolare esecuzione di servizi, forniture e lavori.
- Il controllo di legittimità esercitato in via preventiva sulle procedure di selezione dei contraenti di cui al comma 2, lettera b), svolte dall’Amministrazione su richiesta e per conto di altre stazioni appaltanti o di altri enti concedenti non si estende agli atti posti in essere dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti interessati, anche se atti presupposti dalle procedure suddette o ad esse consequenziali.
- Resta ferma l’esclusiva responsabilità dei Servizi competenti, nonché delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di cui al comma 3, per tutti i profili correlati alle valutazioni e alle verifiche di tipo specialistico, anche con riferimento agli aspetti quantitativi e qualitativi inerenti ai contenuti della documentazione tecnica allegata agli atti oggetto di controllo.
- Gli atti amministrativi, corredati della relativa documentazione, sono inviati a cura dei Servizi competenti al Servizio per il Controllo amministrativo per il visto preventivo di legittimità. Il visto conferisce efficacia agli atti ed è rilasciato entro termini specifici, ordinari e d’urgenza, stabiliti con circolare del Segretario generale, di cui è data preventiva informazione al Collegio dei Questori.
- Sui procedimenti in relazione ai quali siano stati emessi i certificati di cui al comma 2, lettera d), è esercitato inoltre dal Servizio per il Controllo amministrativo un controllo in via successiva volto alla verifica del rispetto dei termini procedurali.
- Per lo svolgimento dei propri compiti, il Servizio per il Controllo amministrativo può richiedere informazioni e documenti ai Servizi competenti e ha accesso ai dati del sistema contabile.