(Controllo di legittimità)

  1. Il controllo di legittimità è esercitato dal Servizio per il Controllo amministrativo e consiste nell’accertamento della conformità dell’atto e del procedimento amministrativo alle norme dell’Unione europea con diretta efficacia vincolante, a quelle dell’ordinamento interno e, in quanto applicabili, a quelle dell’ordinamento dello Stato.
  2. Il controllo di legittimità è esercitato in via preventiva sui seguenti atti e procedimenti aventi effetti di spesa o che comportino obbligazioni per l’Amministrazione:
    1. autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 24, commi 5 e 6;
    2. atti relativi a procedure aperte, ristrette e negoziate, altre procedure di selezione del contraente e affidamenti conseguenti;
    3. contratti, transazioni, convenzioni, negozi unilaterali e relativi atti modificativi; ordini di cui all’articolo 48, comma 3; in riferimento agli ordini di cui all’articolo 48, comma 2, il controllo di legittimità è esercitato sulle condizioni generali d’ordine, nonché sulle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 24, commi 5 e 6; in riferimento agli ordini esecutivi di contratti, il controllo di legittimità è esercitato sui contratti che costituiscono il presupposto degli ordini stessi;
    4. certificati attestanti la regolare esecuzione di servizi, forniture e lavori.
  3. Il controllo di legittimità esercitato in via preventiva sulle procedure di selezione dei contraenti di cui al comma 2, lettera b), svolte dall’Amministrazione su richiesta e per conto di altre stazioni appaltanti o di altri enti concedenti non si estende agli atti posti in essere dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti interessati, anche se atti presupposti dalle procedure suddette o ad esse consequenziali.
  4. Resta ferma l’esclusiva responsabilità dei Servizi competenti, nonché delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di cui al comma 3, per tutti i profili correlati alle valutazioni e alle verifiche di tipo specialistico, anche con riferimento agli aspetti quantitativi e qualitativi inerenti ai contenuti della documentazione tecnica allegata agli atti oggetto di controllo.
  5. Gli atti amministrativi, corredati della relativa documentazione, sono inviati a cura dei Servizi competenti al Servizio per il Controllo amministrativo per il visto preventivo di legittimità. Il visto conferisce efficacia agli atti ed è rilasciato entro termini specifici, ordinari e d’urgenza, stabiliti con circolare del Segretario generale, di cui è data preventiva informazione al Collegio dei Questori.
  6. Sui procedimenti in relazione ai quali siano stati emessi i certificati di cui al comma 2, lettera d), è esercitato inoltre dal Servizio per il Controllo amministrativo un controllo in via successiva volto alla verifica del rispetto dei termini procedurali.
  7. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Servizio per il Controllo amministrativo può richiedere informazioni e documenti ai Servizi competenti e ha accesso ai dati del sistema contabile.