1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per tre settimane. Il Governo, informato della riunione, vi interviene con un proprio rappresentante e comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi parlamentari, con almeno ventiquattro ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.
  2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera è definitivo ed è comunicato all'Assemblea. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.
  3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.
  4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione.
  5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni.
  6. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile la esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.
  7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.
  8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
  9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7 e 8.
  10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza.
  11. I termini per gli interventi svolti dai deputati a titolo personale o per richiami al regolamento sono fissati dal Presidente.
  12. Per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate nell'articolo 49, comma 1, le disposizioni di cui al comma 7 si applicano soltanto su deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ovvero nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e il progetto di legge sia iscritto in un successivo calendario. Il Presidente della Camera dispone che la disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora ne sia fatta richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per i progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione.
  13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all'atto della predisposizione del calendario.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. 

Giunta per il Regolamento - Disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento
Testo del 1971 Modificato il 11.11.81 Modificato il 28.03.90 Modificato il 24.09.97
1. Stabilito il programma, il Presidente dispone che si riuniscano i rappresentanti dei Gruppi al fine di definirne le modalità e i tempi di applicazione adottando il calendario delle successive due settimane. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante. 1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo al fine di definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per non oltre due settimane. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante. 1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo al fine di definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per non oltre tre settimane. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante. 1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per tre settimane. Il Governo, informato della riunione, vi interviene con un proprio rappresentante e comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi parlamentari, con almeno ventiquattro ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.
2. Quando non si raggiunga l'accordo su tale calendario, l'Assemblea decide sulle proposte presentate, sentiti i proponenti e, per non più di cinque minuti ciascuno, un oratore per Gruppo. Non sono ammissibili proposte che comportino modificazioni del programma o che rendano impossibile l'attuazione di talune sue parti. 2. Il calendario approvato all'unanimità nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo è definitivo ed è comunicato all'Assemblea. 2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato all'unanimità nella Conferenza dei presidenti di Gruppo è definitivo ed è comunicato all'Assemblea. 2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera è definitivo ed è comunicato all'Assemblea. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.
3. Il calendario adottato a norma dei precedenti commi è stampato e distribuito. 3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga un accordo unanime, il Presidente, sulla base degli orientamenti prevalenti e tenuto conto delle altre proposte che risultino in minoranza, al fine dell'attuazione del programma predispone il calendario e lo sottopone all'Assemblea. Questa, sentito un oratore per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno, delibera per alzata di mano sul calendario che il Presidente, valutate anche le eventuali proposte di modifica avanzate nel corso della discussione, propone in via definitiva. 3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga un accordo unanime il calendario è predisposto dal Presidente tenendo conto delle indicazioni del Governo e inserendo nel calendario stesso le proposte prevalenti nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario. 3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.
    3 - bis. I provvedimenti relativi ai bilanci, le leggi collegate alla manovra finanziaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti nell'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3. 4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione.
4. La procedura prevista per l'adozione si applica anche per l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, presentato dal Governo o da un presidente di Gruppo. 4. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione, ed è stampato e distribuito. 4. Identico 5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni.
5. In caso di mancato accordo si procede a norma del primo comma dell'articolo 26. 5. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, presentate dal Governo o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. Qualora non si raggiunga un accordo unanime nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo, il Presidente, se lo ritiene, formula una proposta per l'Assemblea. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile la esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. 5. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, presentate dal Governo o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile la esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. 6. Identico
    6. Se nella Conferenza dei presidenti di Gruppo viene richiesto l'ampliamento della discussione sulle linee generali ai sensi del comma 2 dell'articolo 83, oppure si prevede l'articolazione della discussione stessa ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, la Conferenza, al fine di garantire il rispetto dei termini stabiliti dal calendario, ripartisce tra i vari Gruppi parlamentari il tempo complessivo disponibile per la discussione sulle linee generali, detratta una parte per gli interventi del relatore e del Governo nonché per consentire l'inserimento nel dibattito di eventuali interventi di deputati dissenzienti dai rispettivi gruppi o per questioni incidentali di cui all'articolo 40 preannunciate nella Conferenza medesima. In mancanza di accordo, ovvero qualora la richiesta di ampliamento della discussione sia presentata successivamente o se l'Assemblea deliberi l'articolazione della discussione ai sensi del comma 4 dell'articolo 83, alla ripartizione del tempo provvede il Presidente della Camera, per una parte in misura eguale, assegnando in ogni caso a ciascun Gruppo almeno il tempo massimo previsto per un intervento, e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi.  
    7. Per le fasi successive della discussione, la Conferenza dei presidenti di Gruppo può ripartire il tempo complessivo disponibile, detratta una parte per gli interventi del relatore, del Governo e dei deputati dissenzienti dai rispettivi Gruppi nonché per lo svolgimento delle operazioni materiali di voto. Il Presidente della Camera, al fine di rendere possibile la conclusione dell'esame nell'ambito del calendario che la preveda, può comunque disporre, entro il periodo di vigenza del calendario stesso, sia sedute supplementari sia il mantenimento del punto all'ordine del giorno di sedute successive già previste. Qualora la discussione non riesca comunque a concludersi e sia iscritta, a norma dei commi precedenti, in un calendario successivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo procede, contestualmente all'approvazione del calendario stesso, alla ripartizione del tempo complessivo disponibile, tenuto conto delle detrazioni sopra indicate. In mancanza di accordo, alla suddetta ripartizione procede il Presidente della Camera, valutate le indicazioni dei Gruppi. 7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.
      8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
      9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7 e 8.
      10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza.
      11. I termini per gli interventi svolti dai deputati a titolo personale o per richiami al regolamento sono fissati dal Presidente.
      12. Per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate nell'articolo 49, comma 1, le disposizioni di cui al comma 7 si applicano soltanto su deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ovvero nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e il progetto di legge sia iscritto in un successivo calendario. Il Presidente della Camera dispone che la disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora ne sia fatta richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per i progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione.
      13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all'atto della predisposizione del calendario.