Norme essenziali
Parte prima - Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo VI - Dell'Organizzazione dei Lavori e dell'Ordine del Giorno della Assemblea e delle Commissioni
Art. 25-bis (*)
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(*) Articolo abrogato il 24 settembre 1997.
Testo approvato il 28 marzo 1990 | Modificato il 24.09.1997 |
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1. I calendari dei lavori di cui agli articoli 24 e 25, escluso il periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, sono predisposti, di norma, nel modo seguente: a) L'Assemblea e le Commissioni si riuniscono le prime tre settimane di ogni mese, riservando l'ultima settimana alle altre attività inerenti al mandato parlamentare. Comunque le settimane di lavoro parlamentare sono individuate in sede di formazione del programma. b) L'Assemblea si riunisce al pomeriggio il lunedì e al mattino nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. c) Le Commissioni si riuniscono al pomeriggio nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì. |
Abrogato |