1. Il presidente della Commissione convoca l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la predisposizione del programma e del calendario, che avviene secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 23 e 24. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.
  2. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario di lavori dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri indicati dagli articoli 23 e 24. All'esame dei progetti di legge e degli altri argomenti di cui al presente comma sono espressamente riservati tempi adeguati nel calendario dei lavori di ciascuna Commissione. I progetti di legge inclusi nel programma dei lavori dell'Assemblea sono iscritti al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione, in sede referente, nella prima seduta compresa nel calendario dei lavori della Commissione stessa, predisposto dopo la comunicazione all'Assemblea del programma formato ai sensi dell'articolo 23.
  3. Per l'esame dei progetti di legge in sede legislativa e redigente si applicano i commi 7, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 24.
  4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126-bis e 127.
  5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo.
  6. Il Presidente della Camera può sempre invitare i presidenti delle Commissioni a iscrivere all'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia all'Assemblea.

(*) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. 

Giunta per il Regolamento - Disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento
Testo del 1971 Modificato il 28.03.90 Modificato il 24.09.97
1. Ciascuna Commissione determina il programma e il calendario dei propri lavori in conformità alle decisioni adottate a norma degli articoli 23 e 24. A tal fine il presidente della Commissione convoca l'ufficio di presidenza che delibera d'intesa con i rappresentanti dei Gruppi nella Commissione. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante. 1. Il Presidente della Commissione convoca l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la predisposizione del programma e del calendario, che avviene secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 23 e 24. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante. 1. Identico
 
2. Con analoga procedura ciascuna Commissione può stabilire modalità e tempi di esame di argomenti anche non compresi del programma o nel calendario. 2. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea, nel rispetto della ripartizione dei tempi prevista dal comma 4 dell'articolo 23 e dal comma 3 dell'articolo 24. Per l'esame in sede legislativa dei progetti di legge si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 24. 2. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri indicati dagli articoli 23 e 24. All'esame dei progetti di legge e degli altri argomenti di cui al presente comma sono espressamente riservati tempi adeguati nel calendario dei lavori di ciascuna Commissione. I progetti di legge inclusi nel programma dei lavori dell'Assemblea sono iscritti al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione, in sede referente, nella prima seduta compresa nel calendario dei lavori della Commissione stessa, predisposto dopo la comunicazione all'Assemblea del programma formato ai sensi dell'articolo 23.
  2 - bis. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo.  
3. Il Presidente della Camera può sempre invitare i presidenti delle Commissioni a iscrivere nell'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori della Camera. Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia all'Assemblea. 3. Identico 3. Per l'esame dei progetti di legge in sede legislativa e redigente si applicano i commi 7, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 24.
    4. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126-bis e 127.
    5. Identico
    6. Il Presidente della Camera può sempre invitare i presidenti delle Commissioni a iscrivere nell'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia all'Assemblea.