Norme essenziali
Parte prima - Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo VI - Dell'Organizzazione dei Lavori e dell'Ordine del Giorno della Assemblea e delle Commissioni
Art. 27
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- L'Assemblea o la Commissione non può discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno.
- In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi e a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa (*).
(*) Comma modificato, da ultimo, il 30 novembre 2022.
Testo del 1971 | Modificato il 29.09.1983 | Modificato il 28.02.1990 (per coordinamento con le modifiche all'articolo 49 approvate il 13 ottobre 1988) |
Modificato il 30.11.2022 |
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1. L'Assemblea o la Commissione non può discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno. |
1. Identico |
1. Identico |
1. Identico |
2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata, da un presidente di Gruppo o da dieci deputati, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa. |
2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa. |
2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi ed a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa. |
2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi ed a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa. |