1. La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. E' convocata di diritto in caso di convocazione straordinaria del Senato.
  2. Nel caso previsto nel terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione, il Presidente stabilisce, d'intesa con il Presidente del Senato, la data di convocazione della Camera.