1. Le Commissioni sono convocate per mezzo del Segretario generale della Camera.
  2. Le convocazioni devono essere, di norma, diramate almeno 48 ore prima delle riunioni.
  3. Durante gli aggiornamenti della Camera, se un quinto dei componenti di una delle Commissioni permanenti ne domandi la convocazione per discutere determinati argomenti, il Presidente della Commissione provvede che essa si riunisca entro il decimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta, comunicando ai singoli componenti l'ordine del giorno, in modo che tra l'avviso di convocazione e il giorno della seduta decorrano almeno cinque giorni.
  4. Il Governo può chiedere che le Commissioni siano convocate per dar loro comunicazione.
  5. Salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni.