Norme essenziali
Parte prima - Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo VII - Delle Sedute dell'Assemblea, delle Commissioni e del Parlamento a Camere Riunite
Art. 34
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- Delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni si redige un processo verbale da parte rispettivamente del funzionario estensore del processo verbale e dei funzionari addetti alle singole Commissioni.
- I processi verbali, dopo l'approvazione, sono sottoscritti dal Presidente e da uno dei Segretari e raccolti e conservati negli archivi della Camera.
- L'Assemblea può deliberare che non vi sia processo verbale della sua seduta segreta.