1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano(*).
  2. Se una questione regolamentare o di interpretazione del Regolamento sorge nel corso di sedute di Commissioni in sede legislativa, il Presidente della Commissione è tenuto ad informarne il Presidente della Camera al quale spetta in via esclusiva di adottare le relative decisioni.

(*) Comma modificato il 26 giugno 1986. 

Giunta per il Regolamento - Disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento
Testo del 1971
Modificato il 2.06.86
1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore e per non più di quindici minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano. 1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.
2. Se una questione regolamentare o di interpretazione del Regolamento sorge nel corso di sedute di Commissioni in sede legislativa, il Presidente della Commissione è tenuto ad informarne il Presidente della Camera al quale spetta in via esclusiva di adottare le relative decisioni. 2. Identico