1. Ciascun deputato può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori, per la posizione della questione, per la priorità delle votazioni, e salvo altresì il caso che abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive proposte prima dell'inizio della discussione stessa.