1. Nei casi di discussione limitata per espressa disposizione del Regolamento è in facoltà del Presidente, se l'importanza della questione lo richiede, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo, oltre gli interventi che il Presidente stesso può eccezionalmente consentire e di aumentare i termini previsti per la durata degli interventi.

(*) Articolo modificato il 26 giugno 1986. 

Giunta per il Regolamento - Disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento
Testo del 1971
Modificato il 26.06.86
Nei casi di discussione limitata per espressa disposizione del Regolamento è in facoltà del Presidente, se l'importanza della questione lo richiede, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo, oltre gli interventi che il Presidente stesso può eccezionalmente consentire. Nei casi di discussione limitata per espressa disposizione del Regolamento è in facoltà del Presidente, se l'importanza della questione lo richiede, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo, oltre gli interventi che il Presidente stesso può eccezionalmente consentire, e di aumentare i termini previsti per la durata degli interventi.