1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e per una volta il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.
  2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene.
  3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei Ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della Camera invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente della Camera.
  4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.
  5. Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.
  6. Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente degli articoli 139 e 139-bis.
  7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

(*) Articolo approvato il 12 ottobre 1983 e modificato il 24 settembre 1997. 

Giunta per il Regolamento - Disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento
Testo del 12.10.83 Modificato il
1. In sede di formulazione del calendario, all'inizio della seduta pomeridiana di ogni mercoledì è inserita la risposta del Governo, nella persona del Presidente del Consiglio o di un Ministro, a interrogazioni a risposta immediata svolte con il sistema di cui al presente articolo. 1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e per una volta il ministro o i ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.
2. Il Presidente della Camera, sentiti i Gruppi parlamentari e di intesa con il Governo, stabilisce per ogni seduta le materie sulle quali saranno presentate tali interrogazioni. 2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene
3. Entro le ore dodici del lunedì precedente la seduta indicata, i deputati presentano alla Presidenza, per iscritto, interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo, senza alcun commento. 3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della Camera invita a rispondere il ministro o i ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente della Camera.
4. Il Presidente sceglie non più di sei interrogazioni, in modo che, nell'ambito della materia trattata, gli argomenti siano diversi e siano anche diversi i Gruppi di appartenenza dei presentatori, secondo un criterio di rotazione tra i Gruppi; eccezionalmente, in caso di urgenza, possono essere iscritte all'ordine del giorno, qualora il Governo vi consenta, anche interrogazioni presentate tardivamente o relative a materie diverse da quelle stabilite. 4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.
5. Se sono presentate più interrogazioni sullo stesso argomento, il Presidente, fermo in ogni caso il criterio di cui al comma 4, sceglie l'interrogazione da iscrivere all'ordine del giorno secondo un criterio di rotazione tra i Gruppi cui appartengono i presentatori. 5. Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.
6. In Assemblea il Presidente dà lettura di ciascuna interrogazione, alla quale il Governo risponde per non più di due minuti. Il presentatore replica per non più di un minuto. Possono quindi chiedere precisazioni sullo stesso argomento, per non più di trenta secondi ciascuno, non più di cinque deputati appartenenti a Gruppi diversi tra loro e da quello del presentatore: essi sono scelti dal Presidente tra i deputati che lo richiedono al termine della risposta del Governo. Il Governo, infine, dà ulteriori precisazioni per non più di due minuti. 6. Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente dagli articoli 139 e 139-bis.
7. Lo svolgimento delle interrogazioni e la conseguente discussione, secondo le modalità di cui al comma 6, non possono superare i sessanta minuti complessivamente. 7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.
8. Quando interviene per la risposta il Presidente del Consiglio, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente dispone la trasmissione televisiva diretta.  
9. Restano fermi i poteri del Presidente previsti dagli articoli 89 e 139.  
10. Le interrogazioni svolte con il sistema di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.