Norme essenziali
Parte terza - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXIX - Delle Interrogazioni
Art. 135-ter (*)
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- Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione ha luogo due volte al mese, di norma il giovedì.
- Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un componente della Commissione per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del rappresentante del Gruppo al quale appartiene. Il presidente della Commissione invita quindi a rispondere il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente.
- Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento rientrante nell'ambito di competenza della Commissione, connotato da urgenza o particolare attualità politica.
- Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il Ministro, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.
- Dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo è disposta la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
- Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.
(*) Articolo approvato il 24 settembre 1997.