(Parti e soggetti interessati ai fini del contraddittorio)

1. Sono parti nel procedimento avanti alla Giunta:

a) nei procedimenti che comportano la revisione delle schede per l'elezione nei collegi uninominali, i ricorrenti e i deputati la cui elezione è oggetto diretto e specifico del reclamo;

b) nei procedimenti che comportano la revisione delle schede per l'elezione nei seggi attribuiti in ragione proporzionale nelle singole circoscrizioni, i ricorrenti e l'ultimo degli eletti di ciascuna delle liste che hanno ottenuto almeno un seggio nella circoscrizione, la cui elezione possa essere interessata;

c) nei procedimenti attinenti all'effettuazione e valutazione delle operazioni di calcolo svolte in ambito territoriale nazionale per l'attribuzione e il riparto dei seggi in ragione proporzionale tra le liste presentate nelle singole circoscrizioni, i ricorrenti e i proclamati la cui elezione risulta direttamente interessata, nonché i candidati che ad essi subentrano.

2. Qualora l'elezione oggetto di reclamo sia avvenuta in base a liste o graduatorie di candidati, sono cointeressati o controinteressati nel procedimento avanti alla Giunta:

a) i deputati proclamati la cui elezione risulta direttamente interessata o la convalida della cui elezione è subordinata a quella di deputati plurieletti la cui elezione è oggetto di reclamo;

b) i primi candidati nell'ordine progressivo delle liste e graduatorie ammesse al riparto dei seggi, la cui posizione possa essere idonea a conseguire l'elezione.