(Attività preliminari e preparatorie)

1. Il Segretario generale della Camera dei deputati, tramite gli Uffici competenti, provvede alla raccolta dei documenti relativi alle elezioni pervenuti alla Camera, effettua un controllo preliminare dei documenti elettorali, rappresentando i risultati al relatore competente per circoscrizione, e cura la predisposizione di un prospetto per i membri della Giunta nel quale, per ciascuna circoscrizione elettorale e per ciascun collegio, sono indicati:

a) il numero degli iscritti nelle liste elettorali e dei votanti, dei voti validi e nulli e delle schede nulle, bianche e contestate, nonché gli altri dati elettorali rilevanti ai fini della verifica dei poteri secondo quanto risulta dai verbali degli Uffici centrali circoscrizionali;

b) l'indicazione riassuntiva dei reclami, delle proteste e dei ricorsi presentati;

c) eventuali osservazioni conseguenti al riscontro effettuato in sede di verifica preliminare dei documenti elettorali.