Norme essenziali
Capo II - Procedimento per la verifica dei risultati elettorali
Art. 9
.
(Formalità ed effetti dei ricorsi)
1. Sono legittimati al ricorso avverso gli atti del procedimento elettorale i soggetti titolari di un interesse personale, diretto e qualificato. I ricorsi tempestivi sono esaminati nell'ambito della verifica dei poteri con osservanza del contraddittorio nei modi di cui all'articolo 11 e definiti con deliberazione motivata e soggetta a pubblicità ai sensi del comma 1 dell'articolo 6.
2. I ricorsi proposti direttamente alla Camera devono essere sottoscritti con firma autenticata nelle forme di legge e devono indicare il domicilio o la residenza del ricorrente. Essi devono essere inviati con data certa alla Camera dei deputati, in persona del Presidente della Camera, entro venti giorni dal giorno di proclamazione del deputato cui si riferiscono. In caso di ricorso avverso più proclamazioni, il termine decorre distintamente per ciascun deputato interessato, restando l'atto improcedibile quale ricorso per le parti riguardanti proclamazioni tardivamente impugnate. Gli atti integralmente intempestivi sono restituiti al mittente. Degli atti parzialmente intempestivi si dà comunicazione al ricorrente.