Regolamenti interni
Disposizioni attuative
Disposizioni attuative dell'art. 60 - Disciplina relativa all'Albo degli operatori economici - Elenco dei professionisti ed esperti per incarichi di ingegneria e architettura ai sensi dell'articolo 60 del RAC (Deliberazione del Collegio dei Questori del 21 maggio 2025)
Art. 1
(Albo degli operatori economici – elenco dei professionisti ed esperti per incarichi di ingegneria e architettura)
- L’Albo degli operatori economici della Camera dei deputati, di cui all’art. 60 del RAC, di seguito “Albo”, è composto da due sezioni:
- sezione I – elenco degli operatori economici, diversi da quelli di cui alla sezione II, dei quali l’Amministrazione si può avvalere per l’affidamento dei contratti di servizi, forniture, lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea nonché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 62 del RAC, per gli interventi conservativi, di restauro e di manutenzione di beni mobili di interesse artistico, storico o archeologico e dei beni librari ed archivistici. La sezione I è suddivisa nelle seguenti sottosezioni: lavori, servizi, forniture. Ciascuna delle sottosezioni si articola in categorie ed eventuali sottocategorie merceologiche;
- sezione II - elenco dei professionisti ed esperti per incarichi di ingegneria e architettura della Camera dei deputati. La sezione II è suddivisa nelle sottosezioni: attività professionali concernenti ingegneria e architettura e altre attività professionali di supporto riferite a lavori, servizi e forniture. Ciascuna delle sottosezioni si articola in categorie ed eventuali sottocategorie merceologiche.
- La codificazione delle categorie merceologiche ai fini dell’iscrizione all’Albo è predisposta tenendo conto delle esigenze legate all’attività amministrativa della Camera dei deputati; le predette categorie sono indicate in un apposito elenco.
- Le richieste di iscrizione alle categorie merceologiche per i lavori devono riferirsi alla classe 01, per un importo fino a euro 150.000, e alle classi di importo previste dalla disciplina vigente in materia di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, per importi superiori a euro 150.000.