(Cancellazione dall’Albo - Accertamenti)

  1. Costituiscono cause di cancellazione dall’Albo:

    1. dichiarazione mendace in merito ad uno o più requisiti di iscrizione;
    2. perdita di uno o più requisiti di iscrizione;
    3. mancata comunicazione, comunque accertata, delle eventuali variazioni intervenute in merito ai dati anagrafici, ai requisiti, agli stati ed alle notizie dichiarati;
    4. mancata risposta a tre invite rivolti nel biennio dall’Amministrazione all’operatore economico ai fini degli affidamenti previsti dall’art. 61 del RAC;
    5. mancata richiesta di rinnovo al termine della durata biennale dell’iscrizione.
  2. L’operatore economico non può presentare nuova domanda di iscrizione all’Albo prima che sia decorso un periodo di tre anni dal provvedimento di cancellazione per le cause di cui al comma 1, lettera a), e di un anno se la cancellazione è stata disposta ai sensi del comma 1, lettere c) o d).
  3. La cancellazione decorre con effetto dall’adozione del relative provvedimento.
  4. Il Servizio Amministrazione comunica all’interessato la cancellazione dall’Albo.
  5. Il Servizio Amministrazione procede ogni anno ad accertamenti d’ufficio su almeno il dieci per cento degli iscritti, per appurare la veridicità di quanto contenuto nelle dichiarazioni da questi rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi dei rapporti di collaborazione con gli uffici pubblici competenti a rilasciare le corrispondenti certificazioni.