(Procedimento)

  1. La struttura responsabile del procedimento amministrativo di iscrizione all’Albo è il Servizio Amministrazione.
  2. Il procedimento di iscrizione si conclude entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, fatta salva la richiesta, per una sola volta, di ulteriori elementi istruttori. Si potranno chiedere all’operatore gli atti e i documenti, non diversamente acquisibili, necessari per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3. L’istruttoria è sospesa dal momento della richiesta di ulteriori elementi istruttori sino alla ricezione degli elementi richiesti all’operatore interessato e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni dalla predetta richiesta. In considerazione della numerosità delle domande pervenute, l’Amministrazione potrà estendere il termine di cui al primo periodo fino a novanta giorni.
  3. Il Consigliere Capo del Servizio Amministrazione, nel caso di esito positive dell’istruttoria, adotta il provvedimento di iscrizione dell’operatore all’Albo. Le iscrizioni decorrono da una delle seguenti date: 1° febbraio, 1° giugno e 1° ottobre di ciascun anno ed hanno una durata biennale. A partire da trenta giorni precedenti alla scadenza dell’iscrizione, l’operatore economico può chiedere, con le medesime modalità indicate dall’art. 2, che la stessa sia rinnovata per il biennio successivo autocertificando il possesso dei relativi requisiti.
  4. I provvedimenti adottati dall’Amministrazione sono trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’operatore economico indicato nella domanda di iscrizione.
  5. Gli operatori sono tenuti a comunicare entro trenta giorni le variazioni intervenute in merito ai dati anagrafici, ai requisiti, agli stati ed alle notizie dichiarati.
  6. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono effettuate in via telematica attraverso la procedura informatica dell’Albo degli operatori economici presente sul sito internet della Camera dei deputati.