(Inventario e classificazione dei beni)

  1. I beni mobili della Camera dei deputati sono registrati in un inventario con l’indicazione degli elementi descrittivi, del numero, della classificazione, della data di acquisto e del prezzo, ove disponibile, della localizzazione e del valore. Sono oggetto di inventariazione i beni durevoli il cui valore di acquisto corrisponde a quello previsto dalla normativa vigente sulla gestione dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, sia nel caso di beni singoli sia nel caso di universalità di beni mobili. I beni mobili utilizzati per garantire la sicurezza delle sedi, delle persone e delle informazioni individuati dal Servizio Sicurezza sono registrati nell’inventario con l’indicazione del numero e della tipologia. I beni di cui all’articolo 39 sono soggetti a registrazione secondo le modalità previste dallo stesso articolo.
  2. I beni mobili di terzi nella disponibilità della Camera dei deputati sono iscritti nell’inventario di cui al comma 1, ai fini della classificazione, della localizzazione dalla data di ingresso alla Camera, della registrazione del soggetto proprietario e dello stato di conservazione. Per i beni che appartengono alla categoria “Patrimonio artistico” lo stato di conservazione è aggiornato sulla base delle valutazioni della Sovrintendenza o dell’Ente museale competente ovvero di altro soggetto in possesso delle competenze tecnico professionali necessarie, indicato dall’Amministrazione.
  3. L’inventario dei beni mobili di cui al comma 1 è tenuto a cura del Servizio per la Gestione amministrativa; quello del patrimonio librario appartenente alla Biblioteca della Camera è tenuto a cura del Servizio Biblioteca. I consiglieri Capo dei Servizi sopra indicati sono consegnatari dei beni registrati nei relativi inventari, curano la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi dei beni registrati e possono disporre periodiche verifiche degli inventari, riferendone al Segretario generale. I consiglieri Capo Servizio sono subconsegnatari dei beni assegnati in uso al rispettivo Servizio, i compiti attribuiti ai subconsegnatari nonché quelli spettanti agli utilizzatori finali sono individuati dalle disposizioni di cui all’articolo 99, comma 2.
  4. Gli inventari sono costantemente aggiornati e vengono chiusi al termine di ciascun anno finanziario. Sono sottoposti a revisione attraverso la ricognizione fisica dei beni registrati.
  5. Al fine della redazione del prospetto di sintesi previsto dall’articolo 8, comma 4, i Servizi che curano la tenuta degli inventari forniscono al Servizio Tesoreria i dati occorrenti registrati nei rispettivi inventari.