(Messa fuori uso, alienazione e permute dei beni mobili)

  1. La messa fuori uso di beni mobili iscritti nell’inventario di cui all’articolo 37, comma 1, è disposta con deliberazione dell’organo competente all’adozione del provvedimento d’acquisto.
  2. L’eventuale alienazione, permuta o altra destinazione del bene dismesso è deliberata dall’organo competente all’adozione del provvedimento di acquisto che ne stabilisce contestualmente le condizioni e le modalità.
  3. Non sono consentite cessioni a titolo gratuito o di valore simbolico a persone giuridiche aventi scopo di lucro ovvero a persone fisiche.