Regolamenti interni
TITOLO IV - GESTIONE PATRIMONIALE
Articolo 38
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(Messa fuori uso, alienazione e permute dei beni mobili)
- La messa fuori uso di beni mobili iscritti nell’inventario di cui all’articolo 37, comma 1, è disposta con deliberazione dell’organo competente all’adozione del provvedimento d’acquisto.
- L’eventuale alienazione, permuta o altra destinazione del bene dismesso è deliberata dall’organo competente all’adozione del provvedimento di acquisto che ne stabilisce contestualmente le condizioni e le modalità.
- Non sono consentite cessioni a titolo gratuito o di valore simbolico a persone giuridiche aventi scopo di lucro ovvero a persone fisiche.