(Registri dei beni mobili di valore inferiore alla soglia di inventario – Beni di consumo)

  1. Il Segretario generale definisce le modalità per la registrazione dei beni mobili di valore inferiore a quello previsto dall’articolo 37, comma 1, nonché dei beni di consumo in appositi registri informatici e stabilisce le modalità per la tenuta della contabilità relativa ai beni citati.
  2. Per beni di consumo si intendono, a titolo esemplificativo, i beni di modico valore utilizzati nello svolgimento delle ordinarie attività di ufficio, compresi quelli destinati alle strutture tecnico-operative della Camera, ovvero accessori per l’allestimento dei locali e degli uffici della Camera, nonché le divise da lavoro e i dispositivi di protezione individuale.