(Ammortamenti e manutenzioni straordinarie)

  1. Per i beni di cui all’articolo 37, comma 1, il valore ammortizzabile è incrementato dell’importo delle spese di manutenzione straordinaria. 
  2. La quota di ammortamento per i beni di cui al comma 1 è determinata annualmente. A tale fine, il Segretario generale, su proposta dei Servizi competenti, definisce, per ogni tipologia di cespiti, le percentuali di ammortamento da applicare durante il periodo di riferimento.