Regolamenti interni
TITOLO VII - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Articolo 79
.
(Princìpi)
- Salvo quanto diversamente previsto dal presente titolo o da altre disposizioni regolamentari interne, nello svolgimento dell’attività amministrativa della Camera dei deputati si applicano i princìpi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Le istanze, domande o richieste formulate per iscritto, recanti un’erronea indicazione da parte del mittente della struttura amministrativa interna responsabile del procedimento, sono assegnate d’ufficio alla struttura competente, senza pregiudizio dei diritti e degli interessi dell’istante.