Regolamenti interni
TITOLO VII - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Articolo 82
(Pubblicità dell’attività amministrativa e accesso agli atti da parte degli organi della Camera e dei deputati)
- L’attività amministrativa della Camera dei deputati si svolge secondo princìpi di trasparenza e pubblicità, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento e secondo criteri definiti dall’Ufficio di Presidenza, tenuto conto delle norme in materia di protezione dei dati personali dallo stesso deliberate nonché di eventuali esigenze di riservatezza rilevate da tale organo.
- La pubblicità delle deliberazioni assunte dall’Ufficio di Presidenza nell’esercizio delle competenze di cui al presente regolamento è assicurata attraverso la pubblicazione nel Bollettino degli organi collegiali della Camera dei deputati, secondo criteri definiti dallo stesso Ufficio di Presidenza ai sensi del comma 1.
- La pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei Questori è assicurata con le seguenti modalit:
- per le spese riguardanti lavori, servizi e forniture, ivi comprese le consulenze e le collaborazioni, attraverso la pubblicazione dell’elenco allegato alla relazione di cui all’articolo 77, comma 1, nel sito internet della Camera dei deputati, con aggiornamento semestrale16;
- per le deliberazioni, attraverso la pubblicazione, anche per estratto, nel Bollettino degli organi collegiali della Camera dei deputati, secondo i criteri di cui al comma 1.
- La pubblicità delle spese deliberate dal Comitato per la Sicurezza è assicurata con le modalità indicate al comma 3, lettera a), fatto salvo quanto previsto dal medesimo Comitato con riferimento a singole spese derivanti dai contratti di cui all’articolo 45.
- I deputati in carica hanno accesso ai contratti stipulati dall’Amministrazione della Camera e all’Albo di cui all’articolo 60. Tale diritto non può essere esercitato per una serie generalizzata o indistinta di atti o documenti.
- Il Presidente della Camera, l’Ufficio di Presidenza, i deputati Questori e il Segretario generale hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia di tutti gli atti e i documenti amministrativi.
- In relazione alle procedure di selezione del contraente, si applicano in ogni caso le disposizioni di legge sul differimento e sull’esclusione del diritto di accesso nonché sul divieto di divulgazione in vigore per i contratti pubblici.
Note:
(16)Le lettere a) e b) del comma 3 e il comma 4 dell'articolo 82 sono stati sostituiti con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 134 del 1° luglio 2025, resa esecutiva con D.P. 1° luglio 2025, n. 1579.