(Pubblicità dell’attività amministrativa e accesso agli atti da parte degli organi della Camera e dei deputati)

  1. L’attività amministrativa della Camera dei deputati si svolge secondo princìpi di trasparenza e pubblicità, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento e secondo criteri definiti dall’Ufficio di Presidenza, tenuto conto delle norme in materia di protezione dei dati personali dallo stesso deliberate nonché di eventuali esigenze di riservatezza rilevate da tale organo.
  2. La pubblicità delle deliberazioni assunte dall’Ufficio di Presidenza nell’esercizio delle competenze di cui al presente regolamento è assicurata attraverso la pubblicazione nel Bollettino degli organi collegiali della Camera dei deputati, secondo criteri definiti dallo stesso Ufficio di Presidenza ai sensi del comma 1.
  3. La pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei Questori è assicurata con le seguenti modalit:
    1. per le spese riguardanti lavori, servizi e forniture, ivi comprese le consulenze e le collaborazioni, attraverso la pubblicazione dell’elenco allegato alla relazione di cui all’articolo 77, comma 1, nel sito internet della Camera dei deputati, con aggiornamento semestrale16;
    2. per le deliberazioni, attraverso la pubblicazione, anche per estratto, nel Bollettino degli organi collegiali della Camera dei deputati, secondo i criteri di cui al comma 1.
  4. La pubblicità delle spese deliberate dal Comitato per la Sicurezza è assicurata con le modalità indicate al comma 3, lettera a), fatto salvo quanto previsto dal medesimo Comitato con riferimento a singole spese derivanti dai contratti di cui all’articolo 45.
  5. I deputati in carica hanno accesso ai contratti stipulati dall’Amministrazione della Camera e all’Albo di cui all’articolo 60. Tale diritto non può essere esercitato per una serie generalizzata o indistinta di atti o documenti.
  6. Il Presidente della Camera, l’Ufficio di Presidenza, i deputati Questori e il Segretario generale hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia di tutti gli atti e i documenti amministrativi.
  7. In relazione alle procedure di selezione del contraente, si applicano in ogni caso le disposizioni di legge sul differimento e sull’esclusione del diritto di accesso nonché sul divieto di divulgazione in vigore per i contratti pubblici.
Note:

(16)Le lettere a) e b) del comma 3 e il comma 4 dell'articolo 82 sono stati sostituiti con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 134 del 1° luglio 2025, resa esecutiva con D.P. 1° luglio 2025, n. 1579.