Regolamenti interni
TITOLO VII - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Articolo 82
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(Pubblicità dell’attività amministrativa e accesso agli atti da parte degli organi della Camera e dei deputati)
- L’attività amministrativa della Camera dei deputati si svolge secondo princìpi di trasparenza e pubblicità, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento e secondo criteri definiti dall’Ufficio di Presidenza, tenuto conto delle norme in materia di protezione dei dati personali dallo stesso deliberate, nonché di eventuali esigenze di riservatezza rilevate da tale organo.
- La pubblicità delle deliberazioni assunte dall’Ufficio di Presidenza nell’esercizio delle competenze di cui al presente regolamento è assicurata attraverso il Bollettino degli organi collegiali della Camera, secondo criteri definiti dallo stesso Ufficio di Presidenza ai sensi del comma 1.
- La pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei Questori è assicurata con le seguenti modalità:
- le autorizzazioni di spesa per lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione nel sito internet della Camera, con aggiornamento semestrale, dell’elenco allegato alla relazione di cui all’articolo 77, comma 1, lettera a);
- le restanti deliberazioni sono pubblicate, anche per estratto, sul Bollettino degli organi collegiali della Camera, secondo i criteri di cui al comma 1.
- Alle autorizzazioni di spesa deliberate dal Comitato per la sicurezza è data pubblicità con le forme stabilite al comma 3, lettera a).
- I deputati in carica hanno accesso ai contratti stipulati dall’Amministrazione della Camera ed all’Albo di cui all’articolo 60. Tale diritto non può avere ad oggetto una serie generalizzata o indistinta di atti o documenti.
- Il Presidente della Camera, l’Ufficio di Presidenza, i deputati Questori e il Segretario generale hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e i documenti amministrativi.
- In relazione alle procedure di selezione del contraente, si applicano in ogni caso le disposizioni di legge sul differimento e sull’esclusione del diritto di accesso nonché sul divieto di divulgazione in vigore per i contratti pubblici.