(Pubblicità dell’attività amministrativa e accesso agli atti da parte degli organi della Camera e dei deputati)

  1. L’attività amministrativa della Camera dei deputati si svolge secondo princìpi di trasparenza e pubblicità, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento e secondo criteri definiti dall’Ufficio di Presidenza, tenuto conto delle norme in materia di protezione dei dati personali dallo stesso deliberate, nonché di eventuali esigenze di riservatezza rilevate da tale organo.
  2. La pubblicità delle deliberazioni assunte dall’Ufficio di Presidenza nell’esercizio delle competenze di cui al presente regolamento è assicurata attraverso il Bollettino degli organi collegiali della Camera, secondo criteri definiti dallo stesso Ufficio di Presidenza ai sensi del comma 1.
  3. La pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei Questori è assicurata con le seguenti modalità:
    1. le autorizzazioni di spesa per lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione nel sito internet della Camera, con aggiornamento semestrale, dell’elenco allegato alla relazione di cui all’articolo 77, comma 1, lettera a);
    2. le restanti deliberazioni sono pubblicate, anche per estratto, sul Bollettino degli organi collegiali della Camera, secondo i criteri di cui al comma 1.
  4. Alle autorizzazioni di spesa deliberate dal Comitato per la sicurezza è data pubblicità con le forme stabilite al comma 3, lettera a).
  5. I deputati in carica hanno accesso ai contratti stipulati dall’Amministrazione della Camera ed all’Albo di cui all’articolo 60. Tale diritto non può avere ad oggetto una serie generalizzata o indistinta di atti o documenti.
  6. Il Presidente della Camera, l’Ufficio di Presidenza, i deputati Questori e il Segretario generale hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e i documenti amministrativi.
  7. In relazione alle procedure di selezione del contraente, si applicano in ogni caso le disposizioni di legge sul differimento e sull’esclusione del diritto di accesso nonché sul divieto di divulgazione in vigore per i contratti pubblici.