(Responsabilità dei procedimenti)

  1. I consiglieri Capi dei Servizi della Camera sono responsabili dell’istruttoria e di ogni altro adempimento relativo ai procedimenti e alle fasi di essi di rispettiva competenza.
  2. I consiglieri Capi dei Servizi possono attribuire, con apposito atto, la responsabilità relativa ad uno o più procedimenti ai consiglieri Capi Ufficio assegnati al Servizio e, in questo caso, anche la facoltà di nominare il dipendente responsabile di cui all’articolo 53.
  3. I soggetti responsabili dei procedimenti amministrativi:
    1. seguono l’istruttoria procedimentale per l’intero corso del suo svolgimento, curando i rapporti tra i vari Servizi e uffici competenti e, ove occorra, con gli altri soggetti interessati;
    2. assicurano la tempestività e la completezza delle relative acquisizioni documentali;
    3. curano, nei casi in cui ciò sia previsto, l’esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto delle prestazioni contrattuali cui i soggetti contraenti si siano obbligati nei confronti dell’Amministrazione, avvalendosi del dipendente responsabile di cui all’articolo 53;
    4. adottano l’atto finale del procedimento o, qualora la competenza spetti a un soggetto diverso, predispongono lo schema del provvedimento e lo sottopongono al soggetto competente per la sua adozione.